RECLAMI
MODALITA' DI PRESENTAZIONE RECLAMI
• ALLA COMPAGNIA
Nel rispetto della normativa vigente, eventuali reclami riguardanti una dichiarazione di insoddisfazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo o iscritto nell’elenco annesso al registro di cui agli artt.116 quater e 116 quinques D.Lgs 209/2005 devono essere INVIATI PER ISCRITTO ESCLUSIVAMENTE A:
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40
e mail: reclami@ucaspa.com
La richiesta di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto assicurativo o di informazioni o di chiarimenti non può considerarsi reclamo, per quanto disposto dalla normativa di riferimento.
Le doglianze qualificate come reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, che provvederà a fornire riscontro al Reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per reclami aventi ad oggetto comportamenti tenuti da un Intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).
• A IVASS - Servizio Tutela del Consumatore
1) Qualora, DOPO AVER PRESENTATO IL RECLAMO ALLA COMPAGNIA O ALL’INTERMEDIARIO, si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) mancato riscontro da parte della Compagnia o degli Intermediario assicurativi o Intermediario iscritto nell’elenco annesso entro il termine di 45 giorni sopra indicati;
b) riscontro ritenuto non soddisfacente.
i soggetti interessati potranno presentare reclamo direttamente all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma
2) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET;
3) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n.209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi
Di seguito riportiamo il link dal quale è possibile reperire il modello da poter utilizzare per la presentazione del reclamo ad IVASS: Facsimile di Reclamo all'Ivass
Le doglianze dovranno indicare espressamente:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli stessi. Può chiedere alla Compagnia, agli Intermediari assicurativi o agli Intermediari iscritti nell’elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al reclamante.
Se ritiene la risposta non soddisfacente, l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al reclamante nel termine di 90 giorni.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, l’interessato ha altresì la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Per le controversie in materia di contratti assicurativi, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente. Può altresì rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti.
ARBITRO ASSICURATIVO (AAS)
A condizione che sia stato proposto reclamo scritto alla Compagnia e/o all’Intermediario e non sia pervenuto riscontro nel termine di 45 giorni, o lo stesso non sia ritenuto soddisfacente, è possibile entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso proporre ricorso all’ARBITRO ASSICURATIVO istituito presso l’IVASS, esclusivamente on-line tramite l'apposito portale seguendo le istruzioni riportate al link: https://www.arbitroassicurativo.org.
L’ARBITRO ASSICURATIVO è lo strumento di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo che è stato introdotto dal Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 06/11/2024, n. 215 e della normativa attuativa IVASS. La procedura è attiva a far data dal 15/01/2026
AVVERTENZA: Il ricorso è, come la mediazione, condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI
La Legge num.98 del 09/08/2013 entrata in vigore il 21/08/2013 ha previsto il ricorso alla mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie in materia (fra le altre) di contratti assicurativi con l’esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale.
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale istituto, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, alla sede legale UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - P.za San Carlo n° 161 10123 TORINO – Fax 011.562.15.63.
AVVERTENZA: la mediazione è, come il ricorso all’Arbitro Assicurativo, condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
ARBITRATO
In caso di disaccordo tra Assicurati con la Compagnia per la risoluzione di controversie tra le sull'interpretazione delle clausole del contratto, sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Compagnia nella misura del 50%.
Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

